ORDINANZA DI CHIUSURA TRAFFICO CELANO-OVINDOLI
ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Nella sua qualità di Autorità comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza
PREMESSO
che i tecnici dell’ANAS in data 8.04.09 hanno accertato che la parete rocciosa situata appena fuori il centro abitato di Celano, sulla SR 696, direzione Ovindoli, a seguito dell’evento tellurico del 06/04/2009 e delle successive scosse sismiche, si sono evidenziati distacchi di alcuni massi dalla stessa parete;
CONSIDERATO
che l’emergenza è ancora in itinere per le frequenti scosse telluriche di assestamento che si susseguono;
VISTO l’articolo 54, comma 4 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, così come modificato dal Decreto-Legge 23 Maggio 2008, n.92 recante “Misure Urgenti in Materia di Sicurezza Pubblica”, convertito, con modificazioni, in Legge 24 Luglio 2008, n. 125, che:
assegna al Sindaco la competenza di adottare provvedimenti contigibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
impone di informare preventivamente il Prefetto dell’adozione di ordinanze contigibili e urgenti che interessino la sicurezza urbana;
ORDINA
La chiusura del traffico veicolare, per i motivi in premessa, nel tratto di strada Celano - Ovindoli per evitare pericolo alla pubblica incolumità ad eccezione dei mezzi di soccorso che si recano verso le zone di maggiore rischio tellurico, dando mandato all’Ufficio tecnico per l’esecuzione della presente disposizione.
Trasmette copia della presente ordinanza al sig Prefetto di L’Aquila, secondo quanto previsto dall’articolo 54 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267.
DISPONE
la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio di questo Comune per la durata di trenta giorni;
l’invio all’ufficio Comunicazione per la divulgazione attraverso il sito internet comunale;
l’invio al Corpo di Polizia Locale;
l’invio alla locale Stazione dell’Arma dei Carabinieri.
AVVERTE ALTRESI’
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo avanti al Prefetto di L’Aquila entro 30 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199. E’ altresì ammesso ricorso avverso la presente ordinanza al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. Ai sensi della Legge 6 Dicembre 1971, n. 1034.
Il Commissario Straordinario
Dott. Mauro Passerotti