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9
APR
2009

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile

Legge 24 febbraio 1992, n. 225

Istituzione del servizio nazionale della protezione civile

Legge 24 febbraio 1992, n. 225
Art. 1
Servizio nazionale della protezione civile
1. E' istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i
beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali,
da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2), il Ministro per il coordinamento della protezione civile,
per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e
coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle
province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.
3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei ministri,
ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della
protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

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